Composizione
- Il
consiglio di istituto, è
costituito da 19 componenti,
di cui 8 rappresentanti
del personale docente, 2
rappresentanti del personale
amministrativo , 8 rappresentanti
dei
genitori degli alunni, il
dirigente scolastico; il
consiglio d’istituto è presieduto
da uno dei membri, eletto
tra irappresentanti dei
genitori degli alunni.
- La
Giunta esecutiva è composta
da un docente, un impiegato
amministrativo o ausiliario,
da 2 genitori. Di diritto
ne fanno parte il dirigente
scolastico, che la presiede
e il direttore dei servizi
generali amministrativi
che ha anche funzioni di
segretario della giunta
stessa.
Presidente
Un rappresentante dei genitori, componente del Consiglio, eletto a
maggioranza assoluta.
Durata in carica
Tre anni,
Funzioni e competenze
Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio
l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la
decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività
culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative
assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le
funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In
particolare adotta il Piano dell'offerta formativa
elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di
istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del
consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal
Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio
2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio
di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio
dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle
risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta
formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente
esercizio finanziario. Gli atti del Consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della
Scuola.
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